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Protocollo (n°1) addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali
Art. 2 Diritto all’istruzione
Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.
L’educazione dei fanciulli è l’insieme dei comportamenti con quali, in ogni società, gli adulti tendono a comunicare ai più giovani credenze, costumi ed altri valori; l’insegnamento e l’istruzione attengono alla trasmissione di conoscenze e alla formazione intellettuale.
Corte eu. D.U., 25 febbraio 1982, ricorsi no 7511/76; 7743/76, §33
Art. 2, Prot. n.1, prima frase
Ai sensi della prima frase dell’art. 2 del Protocollo n. 1 «il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno » . Malgrado la sua formulazione negativa, questa disposizione utilizza il termine « diritto » e parla di un « diritto all’istruzione ». D’altra parte il preambolo del Protocollo precisa il suo oggetto che consiste nella garanzia collettiva dei « diritti e libertà ». Non vi è dubbio, pertanto, che un diritto sia consacrato nell’art. 2 del Protocollo n°1. Rimane da determinare il contenuto del diritto e l’estensione dell’obbligazione che ne deriva per gli Stati. La formulazione negativa comporta, e i lavori preparatori lo confermano (voir notamment les Doc. CM/WP VI (51) 7, page 4, et AS/JA (3) 13, page 4), che le Parti contraenti non riconoscono un diritto all’istruzione che comporti l’obbligo di organizzare a proprie spese, o di sovvenzionare, un insegnamento di un determinato tipo ; non è, però, neppure possibile dedurne che lo Stato non abbia alcuna obbligo positivo inteso ad assicurare il rispetto di questo diritto protetto dall’art. 2 del Protocollo n°1. Poichè vi è un « diritto », siffatto diritto è garantito, in virtù dell’art.1 della Convenzione, a tutte le persone sottoposte alla giurisdizione di uno Stato contraente. Per determinare la portata del « diritto all’istruzione », ai sensi della prima frase dell’art. 2 del Protocollo n°1, occorre tener conto dell’oggetto di questa disposizione. La Corte di Strasburgo constata a questo riguardo che tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa avevano all’epoca dell’apertura alla firma del Protocollo, ed hanno ancora nel momento attuale, un sistema d’insegnamento generale e ufficiale. Pertanto, il problema non poteva e non può essere quello di obbligare gli Stati a creare siffatto sistema, ma unicamente quello di garantire alle persone sottoposte alla loro giurisdizione il diritto di servirsi, in linea di principio, dei mezzi d’istruzione esistenti in un dato momento. Quanto all’ampiezza di questi mezzi e al modo di organizzarli o di sovvenzionarli, la Convenzione non impone obblighi specifici. In particolare, la prima frase dell’art. 2 del Protocollo n°1 non specifica la lingua nella quale l’insegnamento deve essere dispensato, affinchè il diritto all’istruzione sia rispettato. La norma non contiene indicazioni simili a quelle che si rinvengono negli artt 5, § 2, e 6 § 3 a) ed e). Tuttavia, il diritto all’istruzione sarebbe privo di senso se non implicasse, per i titolari, il diritto di ricevere un insegnamento nella lingua nazionale o nelle lingue nazionali, secondo i casi. La prima frase dell’art. 2 del Protocollo n°1 garantisce, di conseguenza, in primo luogo un diritto di accesso agli istituti scolastici esistenti in un determinato momento, ma l’accesso a questi ultimi non forma che una parte del diritto all’istruzione. Inoltre, affinchè il « diritto all’istruzione » abbia effetti utili, occorre ancora che l’individuo che ne sia titolare abbia la possibilità di trarre vantaggio dall’insegnamento seguito, abbia cioè il diritto di ottenere, conformemente alle regole in vigore in ciascuno Stato, in una forma o in un’altra, il riconoscimento ufficiale degli studi compiuti . Il diritto all’istruzione garantito dalla prima frase dell’art. 2 del Protocollo n°1 rinvia, per sua stessa natura, alla normativa dello Stato, una normativa che può variare nel tempo e nello spazio in funzione dei bisogni e delle risorse della comunità e delle persone. Va da sé che siffatta normativa non deve giammai comportare pregiudizio al contenuto essenziale del diritto, né contrastare con altri diritti previsti dalla Convenzione. La seconda frase dell’art. 2 del Protocollo n°1, come si evince chiaramente dal suo tenore letterale: «Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche», non impone agli Stati di rispettare nel settore dell’educazione e dell’insegnamento le preferenze linguistiche dei genitori, ma unicamente le loro convinzioni religiose e filosofiche. Interpretare le espressioni “religiose” e “filosofiche” come comprendenti le preferenze linguistiche equivarrebbe a stravolgerne il senso comune e abituale e a far dire alla Convenzione ciò che non dice. I lavori preparatori confermano che l’oggetto della seconda frase dell’art. 2 del Protocollo n.1 non era affatto quello di assicurare il rispetto, da parte dello Stato, del diritto dei genitori di ottenere un insegnamento impartito in una lingua diversa da quella del paese in cui ci si trova. In effetti, il Comitato di esperti che aveva il compito di redigere il progetto del Protocollo ha scartato, nel giugno del 1951, una proposizione presentata in questo senso: molti membri hanno ritenuto che il diritto di ottenere che l’insegnamento venga impartito in una lingua diversa da quella del paese in cui ci si trova riguarda la tutela delle minoranze etniche e non rientra, pertanto, nel quadro della Convenzione (voir Doc. CM (51) 33 déf., page 3)
Corte eu. D.U., 23 luglio 1968, ricorsi nn. no 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64 , §§ 3-6
Art. 2, Prot. n.1, e art. 8
Ai sensi dell’art. 8, §1 della Convenzione «ogni persona ha diritto al rispetto della sua privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza ». Siffatta disposizione non garantisce un diritto all’istruzione, né attribuisce ai genitori alcun diritto « proprio » in materia di istruzione dei figli : la disposizione mira a proteggere l’individuo contro le ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici nella vita privata e familiare. Tuttavia, non può escludersi che misure adottate nel settore dell’insegnamento possano sminuire o ledere il diritto al rispetto della vita privata e familiare; sarebbe così se le misure adottate avessero per scopo o per effetto di turbare la vita privata o familiare in modo ingiustificato, allontanando, ad esempio, in modo arbitrario i figli dai genitori. La Convenzione forma un insieme unitario e un diritto considerato specificatamente in una delle sue disposizioni può rilevare, anche, per certi aspetti, in altre disposizioni.
Corte eu. D.U., 23 luglio 1968, ricorsi nn. no 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64 , § 7
Art. 2, Prot. n.1, e 14
Secondo l’art. 14, il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione deve essere garantito senza distinzione alcuna (come la lingua). In virtù dell’art. 5 del Protocollo n.1, questa garanzia si estende ai diritti e alle libertà riconosciuti dal Protocollo sopra menzionato. Siffatta garanzia non ha esistenza autonoma, riguardando « i diritti e le libertà riconosciuti dalla Convenzione ». Può accadere, così, che una misura, in se stessa conforme alle esigenze dell’articolo che tutela il diritto o la libertà in questione, sia tuttavia in contrasto con l’art. 14, in quanto discriminatoria. Malgrado i termini molto generali della versione francese ("sans distinction aucune"), l’art. 14 non vietà ogni diversità di trattamento nell’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti. La versione francese deve essere letta alla luce del testo, più restrittivo, della versione inglese ("without discrimination"). Se si accogliesse una interpretazione dell’art. 14 così ampia come quella che la versione francese sembrerebbe implicare, si potrebbe pervenire a risultati assurdi. Si giungerebbe a valutare come contrarie alla Convenzione numerose disposizioni di legge e di regolamento che non garantiscono a tutti una completa eguaglianza di trattamento in relazione ai diritti e alle libertà riconosciuti dalla Convenzione. Le autorità nazionali competenti si trovano spesso di fronte a situazioni nelle quali la diversità esige soluzioni giuridiche differenti ; certe ineguaglianze di diritto tendono a correggere ineguaglianze di fatto. Ciò che importa è individuare i criteri che permettono di stabilire se una distinzione di trattamento, relativa a diritti o libertà riconosciuti, viola o non viola l’art. 14. Al riguardo, la Corte di Strasburgo, seguendo i principi che si individuano nella pratica giudiziaria di un gran numero di Stati democratici, ritiene che l’eguaglianza di trattamento è violata se la distinzione manca di una giustificazione obiettiva e ragionevole. L’esistenza di siffatta giustificazione deve apprezzarsi in rapporto allo scopo e agli effetti della misura considerata, e guardando ai principi che generalmente prevalgono in una società democratica. Una distinzione di trattamento nell’esercizio di un diritto garantito dall Convenzione non deve perseguire soltanto uno scopo legittimo: l’art. 14 è ugualmente violato allorchè venga accertato che non esista un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Nel verificare se, nel caso di specie, vi è o non v iè una distinzione arbitraria, la Corte non può ignorare le condizioni di diritto e di fatto che caratterizzano la vita della società nello Stato che, in qualità di Parte contraente, risponde della misura contestata. Così facendo, la Corte non si sostituisce alle autorità nazionali competenti (in tal caso perderebbe di vista il carattere sussidiario del meccanismo internazionale di garanzia collettiva instaurato dalla Convenzione). Le autorità nazionali sono libere di scegliere le misure che ritengono appropriate nel settore retto dalla Convenzione. Il controllo della Corte riguarda la conformità di queste misure con le esigenze della Convenzione. La Corte rileva che l’art. 14, anche combinato con l’art. 2 del Protocollo n.1, non ha per effetto di garantire ai minori o ai loro genitori il diritto a una istruzione dispensata nella madre lingua. L’oggetto di questi due articoli, combinati tra loro, è più limitato : ciascuna Parte contraente deve garantire il godimento del diritto all’istruzione ad ogni persona sottoposta alla sua giurisdizione senza discriminazioni fondate, ad esempio, sulla lingua. Questo è il senso naturale e ordinario dell’art. 14, considerato congiuntamente con l’art.2. Interpretare queste due disposizioni come attribuenti a ogni persona sottoposta alla giurisdizione dello Stato un diritto ad essere istruito nella propria lingua condurrebbe a risultati assurdi, perchè ciascuno potrebbe anche rivendicare una istruzione impartita nella lingua di uno qualunque dei territori delle Parti contraenti. La Corte rileva che le Parti contraenti quando hanno voluto riconoscere ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione diritti specifici nel settore dell’impiego della lingua, come nell’art. 5, § 2 e nell’art. 6, § 3, lett. a) ed e) della Convenzione, lo hanno chiaramente precisato nel testo. Bisogna pertanto concludere che se le Parti contraenti avessero inteso creare, a favore delle persone sottoposte alla loro giurisdizione, un diritto specifico relativo alla lingua dell’insegnamento, lo avrebbero fatto espressamente nell’art. 2 del Protocollo n.1. Per questa ragione la Corte non può attribuire all’art. 14, in combinato disposto con l’art. 2 del Protocollo n.1, un significato che porterebbe a riconoscere ad ogni persona sottoposta alla giurisdizione di uno Stato contraente un diritto all’insegnamento nella lingua madre.
Corte eu. D.U., 23 luglio 1968, ricorsi nn. no 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64 , §§ 8-12
Art. 2, Prot. n.1, art. 8 e art. 14
In virtù dell’art. 14, il godimento del diritto all’istruzione e del diritto al rispetto alla vita familiare, garantiti dagli artt. 2 del Protocollo n. 1 e 8 della Convenzione, devono essere garantiti ad ogni persona senza discriminazioni fondate, tra l’altro, sulla lingua. In effetti, l’art. 14 non impedisce una distinzione di trattamento se essa riposa su un apprezzamento oggettivo di circostanze di fatto essenzialmente differenti e se, ispirandosi all’interesse pubblico, conduce ad un giusto equilibrio tra la salvaguardia degli interessi della comunità e il rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione. Spetta alla Corte verificare se esistono distinzioni non giustificate, cioè discriminazioni relative all’esercizio degli artt. 2 del Protocollo n.1 e 8 della Convenzione. In questa ricerca la Corte deve tener conto delle condizioni di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione dello Stato accusato di discriminazioni.
Art. 2, Prot. n.1, seconda frase
Considerata nella sua accezione ordinaria, la parola « convinctions » non è sinomino dei termini « opinion » e « idées » adoperati nell’art. 10 della Convenzione che garantisce la libertà di espressione ; si ritrova nella versione francese dell’art. 9 (en anglais "beliefs") che garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione e si riferisce ad opinioni che abbiano un certo grado di forza, di serietà, di coerenza e d’importanza. Quanto all’aggettivo « philosophiques », non si presta ad una definizione esaustiva e i lavori preparatori non forniscono indicazioni sul suo senso preciso. In tutta la Convenzione, ivi compreso l’art. 17, l’espressione « convictions philosophiques » riguarda convinzioni che meritano rispetto in una società democratica, non sono incompatibili con la dignità della persona e non ostacolano il diritto fondamentale del minore all’istruzione. Il verbo « Rispettare » implica a carico dello Stato non solo obbligazioni negative ma anche positive.
Corte eu. D.U., 25 febbraio 1982, ricorsi no 7511/76; 7743/76, §§ 35-37
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